Iscrizione di atti

Iscrizione

L’Iscrizione è una forma di pubblicità analoga alla trascrizione e come essa si costituisce con l’annotazione in pubblici registri.
Viene consentita dalla legge solo quando esiste un rapporto sottostante che conferisce al creditore il diritto ad acquistare la garanzia reale.

L’ipoteca è un diritto di garanzia. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Può essere legale (2817 c.c.), giudiziale (2818 e ss. c.c.) o volontaria (2821 e ss. c.c.).

Possono essere oggetto di ipoteca beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, beni mobili registrati (navi e galleggianti, aeromobili e autoveicoli), l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e del concedente, il diritto del nudo proprietario, e le rendite dello Stato.
Si estende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile, salvo eccezioni stabilite dalla legge.
I diritti costituiti successivamente all’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario. In fase di espropriazione i titolari di tali diritti sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato.

L’Ipoteca legale compete:
1) a l’alienante per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) ai coeredi, i soci e altri condividendi per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividendi ai quali incombe tale obbligo;
3) allo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del c.p. e del c.p.p.
Ipoteca giudiziale. Ogni sentenza, passata in giudicato, che porta condanna al pagamento di una somma in denaro o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto. Inoltre sentenze arbitrali e sentenze straniere dichiarate efficaci dall’autorità giudiziaria italiana.
Ipoteca volontaria
Gli effetti dell’ipoteca durano venti anni, limite entro il quale occorre provvedere di rinnovarla. Una volta “scaduta” e non rinnovata, l’ipoteca si dice perenta.

Programma Unimod

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Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni:

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Ipoteche volontarie
Ipoteca volontaria
Concessione a garanzia di anticipazioni fondiarie
Concessione a garanzia di apertura di credito
Concessione a garanzia di cambiali (art. 2831 c.c.)
Concessione a garanzia di concordato fallimentare
Concessione a garanzia di concordato preventivo
Concessione a garanzia di conguaglio divisionale
Concessione a garanzia di dilazione di imposte di successione
Concessione a garanzia di dilazione di imposta comunale
               sull'incremento di valore degli immobili (INVIM)
Concessione a garanzia di finanziamento
Concessione a garanzia di obbligazioni al portatore
Concessione a garanzia di mutuo
Concessione a garanzia di mutuo condizionato
Concessione a garanzia di mutuo edilizio
Concessione a garanzia di mutuo fondiario
Concessione a garanzia di rendita perpetua (art. 1864 c.c.)
Concessione a garanzia di rendita vitalizia
Concessione a garanzia di residuo prezzo
Concessione a garanzia per opere pubbliche
Ipoteche giudiziali
Ipoteca giudiziale
Decreto ingiuntivo
Lodo arbitrale
Sentenza di condanna
Sentenza di divorzio
Sentenza di separazione personale (art. 156 c.c.)
Ipoteche legali
Ipoteca legale
Compravendita
Decreto Ministro Industria e Commercio (art. 31 D.P.R. 13/2/59
                                                         n° 449)
Divisione
Divisione a stralcio
Ordinanza autorità giudiziaria
Provvedimento Presidente Tribunale (L. 7/1/29, n° 4 art. 26)
Ipoteche su concessioni amministrative
Ipoteca su concessioni amministrative (quando ammesse da leggi
                                                        speciali)
Concessione a garanzia di finanziamento
Iscrizione in separazione di beni
Iscrizione in separazione di beni
A garanzia di credito
A garanzia di legato
Nel caso di defunto ed erede (art. 518 c.c.)
Ipoteche in rinnovazione
Ipoteche in ripetizione
Ipoteca in ripetizione
Assegnazione per riordinamento proprietà rurale (art. 853 c.c.)
Divisione (art. 2825 c.c. - 2° comma)
Privilegio agrario convenzionale
Privilegio agrario convenzionale
Concessione a garanzia di prestito agrario
Privilegio speciale industriale
Privilegio speciale industriale
Concessione a garanzia di finanziamento
Privilegio
Privilegio (quando previsto da leggi speciali)
Per questi privilegi dovrà essere fornita la descrizione in
                                                        chiaro.
Privilegi in rinnovazione
Privilegio agrario convenzionale
Privilegio speciale industriale
Privilegio
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