Iscrizione
L’Iscrizione è una forma di pubblicità analoga alla trascrizione e come essa si costituisce con l’annotazione in pubblici registri.
Viene consentita dalla legge solo quando esiste un rapporto sottostante che conferisce al creditore il diritto ad acquistare la garanzia reale.
L’ipoteca è un diritto di garanzia. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Può essere legale (2817 c.c.), giudiziale (2818 e ss. c.c.) o volontaria (2821 e ss. c.c.).
Possono essere oggetto di ipoteca beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, beni mobili registrati (navi e galleggianti, aeromobili e autoveicoli), l’usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e del concedente, il diritto del nudo proprietario, e le rendite dello Stato.
Si estende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile, salvo eccezioni stabilite dalla legge.
I diritti costituiti successivamente all’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario. In fase di espropriazione i titolari di tali diritti sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato.
L’Ipoteca legale compete:
1) a l’alienante per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) ai coeredi, i soci e altri condividendi per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividendi ai quali incombe tale obbligo;
3) allo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del c.p. e del c.p.p.
Ipoteca giudiziale. Ogni sentenza, passata in giudicato, che porta condanna al pagamento di una somma in denaro o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto. Inoltre sentenze arbitrali e sentenze straniere dichiarate efficaci dall’autorità giudiziaria italiana.
Ipoteca volontaria
Gli effetti dell’ipoteca durano venti anni, limite entro il quale occorre provvedere di rinnovarla. Una volta “scaduta” e non rinnovata, l’ipoteca si dice perenta.
Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni:
----------------------------------------------------------------------------- Ipoteche volontarie Ipoteca volontaria Concessione a garanzia di anticipazioni fondiarie Concessione a garanzia di apertura di credito Concessione a garanzia di cambiali (art. 2831 c.c.) Concessione a garanzia di concordato fallimentare Concessione a garanzia di concordato preventivo Concessione a garanzia di conguaglio divisionale Concessione a garanzia di dilazione di imposte di successione Concessione a garanzia di dilazione di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) Concessione a garanzia di finanziamento Concessione a garanzia di obbligazioni al portatore Concessione a garanzia di mutuo Concessione a garanzia di mutuo condizionato Concessione a garanzia di mutuo edilizio Concessione a garanzia di mutuo fondiario Concessione a garanzia di rendita perpetua (art. 1864 c.c.) Concessione a garanzia di rendita vitalizia Concessione a garanzia di residuo prezzo Concessione a garanzia per opere pubbliche Ipoteche giudiziali Ipoteca giudiziale Decreto ingiuntivo Lodo arbitrale Sentenza di condanna Sentenza di divorzio Sentenza di separazione personale (art. 156 c.c.) Ipoteche legali Ipoteca legale Compravendita Decreto Ministro Industria e Commercio (art. 31 D.P.R. 13/2/59 n° 449) Divisione Divisione a stralcio Ordinanza autorità giudiziaria Provvedimento Presidente Tribunale (L. 7/1/29, n° 4 art. 26) Ipoteche su concessioni amministrative Ipoteca su concessioni amministrative (quando ammesse da leggi speciali) Concessione a garanzia di finanziamento Iscrizione in separazione di beni Iscrizione in separazione di beni A garanzia di credito A garanzia di legato Nel caso di defunto ed erede (art. 518 c.c.) Ipoteche in rinnovazione Ipoteche in ripetizione Ipoteca in ripetizione Assegnazione per riordinamento proprietà rurale (art. 853 c.c.) Divisione (art. 2825 c.c. - 2° comma) Privilegio agrario convenzionale Privilegio agrario convenzionale Concessione a garanzia di prestito agrario Privilegio speciale industriale Privilegio speciale industriale Concessione a garanzia di finanziamento Privilegio Privilegio (quando previsto da leggi speciali) Per questi privilegi dovrà essere fornita la descrizione in chiaro. Privilegi in rinnovazione Privilegio agrario convenzionale Privilegio speciale industriale Privilegio -----------------------------------------------------------------------------
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